Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being fact-based complaints and infounded on prescription and mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rotunno Carlo Federico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing against criminal liability, requesting generic mitigating circumstances, and claiming the statute of limitations had expired. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints barred in cassation, the second was unfounded as mitigations were already granted and the aggravating circumstance unchallenged, and the third was invalid since the prescription period extends to 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 157 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of factual complaints or are manifestly unfounded regarding statutory limitations and sentencing factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTUNNO CARLO FEDERICO nato a FOGGIA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSTNI; Rilevato che Rotunno Carlo Federico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato, commesso il 2 ottobre 2012; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta sia la mancata concessione delle attenuanti generiche sia il vizio motivazionale in punto di recidiva, è affetto da manifesta infondatezza in quanto: le circostanze attenuanti generiche sono state concesse al ricorrente fin dal primo grado di giudizio; l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. non è stata né contestata né ritenuta a carico dell'imputato; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 24 marzo 2021, è manifestamente infondato, in quanto la decorrenza del termine massimo di prescrizione va fissata al 2 aprile 2025;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellé ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così