Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48818/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because prisoner filed personally without mandatory defense lawyer under 2017 procedural reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the prisoner personally filed the request without a mandatory defense lawyer. The detention judge had rejected the generic complaint regarding the removal of a mosquito screen, citing the new procedural rules. The court applied Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, which mandates legal representation for all appeals post-2017 reform, thereby barring personal submissions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals against prison disciplinary measures must be filed by a registered defense lawyer; personal submissions are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison disciplinary appeal mandatory defense lawyer personal filing inadmissible Code of Criminal Procedure procedural reform 2017 inammissibile de plano Cassa delle ammende ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di MILANOtchato--a3Msa-al-le-parti;._ udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Pietro NOCI propone personalmente ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n.
Law n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost. n. 186 del 2000
103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCI PIETRO nato a MILANO il 06/07/1957 avverso il decreto del 07/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOtchato--a3Msa-al-le-parti;._ udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Pietro NOCI propone personalmente ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo generico (art. 35 Ord. pen.) con cui il detenuto aveva censurato la rimozione di una zanzariera applicata sullo spioncino della sua cella;

OSSERVATO che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo speciale (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr siden