Cassation appeal dismissed de plano because the lawyer was not authorized to practice before higher courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's lawyer lacked authorization to practice before higher courts. Although the lawyer argued the case was improperly filed as an appeal, the court held that the principle of preserving the means of appeal cannot override formal and substantive rules governing different types of appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the lawyer was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A lawyer not authorized to practice before higher courts cannot file an appeal, and the principle of conservation of the means of appeal cannot derogate from the rules formally and substantively regulating different types of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI SALVATORE EMANUELE nato a MACERATA il 23/12/1997 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di MARSALA( ridò avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Tribunale di Marsala indicata in epigrafe, nell'interesse di Salvatore Emanuele Costantini, è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione giacché con tale pronuncia è stata inflitta la sola pena dell'ammenda.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso , le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'ari:. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 novembre 2022.