Italian court dismisses appeal as grounds do not match the rejected order regarding document copy costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the cited legal grounds did not correspond to the specific order being challenged. The appellant argued a violation of procedural articles regarding disciplinary matters, but the contested order was merely a rejection of a claim about the cost of paper copies of files. The court ruled the appeal incongruent with the actual decision, leading to its dismissal and a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 81, commi 2 e 4, DPR 230/2000; Art. 38, commi 1 e 2, D.P.: An appeal is inadmissible when the alleged legal violations do not relate to the specific judicial act under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Alessio ATTANASIO, per il tramite del difensore; RILEVATO che, con il primo ed unico motivo di doglianza, il difensore del ricorrente deduce "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) c.p.p., in relazione agli artt. 81, commi 2 e 4, DPR 230/2000 e 38, commi 1 e 2, D.P.", per poi incentrare lo sviluppo del motivo su tematiche di natura disciplinare; che, tuttavia, nella premessa al motivo, il ricorso individua il provvedimento impugnato nell'ordinanza n. 1425/22 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino in data 22 marzo 2022 (proc. SIUS 2021/7902), reiettiva del reclamo proposto dal detenuto "sul costo delle copie cartacee dei file prodotti" dal medesimo; CONSIDERATO che i motivi di ricorso sono, all'evidenza, inconferenti con il provvedimento impugnato, rispetto al quale, viceversa, i motivi mancano del tutto; RITENUTO pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigl