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Ordinanza — n. 48740/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison permission denial due to lack of merit review in supervision proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48740/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the prisoner's request for a permission to leave prison. The appellant argued that the supervision tribunal violated Article 30-ter of the Prison Order and failed to provide logical reasoning, citing a Constitutional Court decision. The court ruled that the lower tribunal correctly assessed the need for continued observation and further investigation into the prisoner's severed ties with the criminal organization, which are matters of merit not reviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against supervision tribunal decisions on permission to leave prison are inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and the decision involves a substantive evaluation of facts and risk that cannot be re-examined in cassation.

Parole chiave

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prison permission appeal supervision tribunal review merit evaluation cassation mafia ties assessment procedural inadmissibility allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'ordine espulsione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 30-ter Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali, ma non anche al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende dovendosi escludere, nel caso di specie, profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 253/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADARO FRANCESCO nato a PALERMO il 07/12/1958 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; /,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L' Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Spadaro in materia di permesso premio, e che con il ricorso per cassazione il ricorrente censura la violazione ed erronea applicazione dell'art.30-ter Ord. pen., nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, anche alla luce della sentenza n.253/2019 della Corte costituzionale; Rilevato che il ricorrente reitera le censure adeguatamente vagliate e disattese dal Tribunale di sorveglianza, con corretti argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorso non si confronta, se non prospettando alternative valutazioni di merito e deduzioni in punto di fatto (prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti), inammissibili in sede di legittimità, e che comunque non scalfiscono la tenuta logica del provvedimento (v. pag. 2, ove si sottolinea che, pur dando atto del buon comportamento inframurario, al fine di ritenere provato il distacco del detenuto dagli ambienti mafiosi di riferimento, non poteva ritenersi sufficiente la mera enunciazione di intenti dichiarativi e la buona condotta inframuraria);

Considerato, altresì, che nell'ordinanza impugnata è stato sottolineato che il Magistrato di sorveglianza, nel respingere la richiesta di permesso premio, aveva tenuto conto dei gravi reati commessi dallo Spadaro, della perdurante esistenza ed attività del clan mafioso di riferimento, nonché delle informazioni della D.D.A. la quale non ha prospettato elementi a conferma della cessazione dei legami del detenuto con la criminalità organizzata, circostanza ritenuta dal Tribunale di sorveglianza inscindibilmente legata alla mancanza di rischio di ripristino degli stessi legami;

Rilevato, pertanto, che il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha sostanzialmente considerato necessario — al fine della eventuale concessione del permesso premio - un ulteriore periodo di prosecuzione della osservazione inframuraria e l'acquisizione di notizie a conferma della definitiva recisione dei contatti con il gruppo criminale di appartenenza e che, quindi, tale valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, ma non anche al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende dovendosi escludere, nel caso di specie, profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, i