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Ordinanza — n. 48735/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific censorial relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Caputo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Caputo challenged the appellate court's rejection of his requests regarding sentence reduction and legal unification, arguing for specific grounds. The court rejected these arguments as generic and lacking the necessary specific censorial relevance required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific and supported by concrete censorial relevance; generic grounds lacking specific factual or legal analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds censorial relevance specificity requirement court costs fine payment procedural dismissal commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 78 cod. pen
40/19 risulta già intervenuta in sede cognitiva; - non è chiara l'unificazione in executivis invocata; - comunque non troverebbe applicazione l'art. 78 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIUSEPPE nato a BRINDISI il 19/01/1971 avverso l'ordinanza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che i motivi del ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, che ha rigettato tutte le richieste avanzate da Giuseppe Caputo, sono inammissibili poiché generici e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (peraltro, l'atto è indicato come "motivi aggiunti", pur non essendo stato iscritto altro procedimento relativo alla stessa impugnazione).

Osservato che, di contro, la suddetta Corte, quale giudice dell'esecuzione, ha motivato, mediante l'utilizzo di argomentazioni incensurabili perché scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerenti con il contesto normativo di riferimento, in ordine al rigetto delle istanze avanzate dall'interessato (sottolinea invero che: - la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40/19 risulta già intervenuta in sede cognitiva; - non è chiara l'unificazione in executivis invocata; - comunque non troverebbe applicazione l'art. 78 cod. pen. invocato, ma l'art. 72, comma 2, cod. pen.).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delFa somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.