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Ordinanza — n. 48726/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of the lower court's reasoning on continued offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio La Gatta's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court correctly determined that distinct criminal contexts and different operational modes prevented the recognition of a continued offense, despite the proximity of the crimes. The defense failed to provide necessary criticism of these findings, merely citing a generic motive without specific critique, which the court ruled insufficient to overturn the decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal against a judgment on the execution of a sentence is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the reasoning of the lower court regarding the application of the continued offense doctrine.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continued offense doctrine lack of critical analysis appellate execution judgment court costs and fines reiterazione di reati penali altri reati concorso ideale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, De Santis
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, De Santis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGATTA ANTONIO nato a BRINDISI il 23/07/1995 avverso l'ordinanza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ."---. 7 7-777---- Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che con un unico motivo La Gatta eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'applicazione della disciplina del reato continuato. Rilevato che la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha ineccepibilmente osservato come, nonostante i fatti di reato siano stati commessi a non significativa distanza temporale tra loro e nello stesso luogo, non sia possibile riconoscere il vincolo della continuazione tra le sentenze invocate poiché si sono sviluppati in due contesti criminali diversi e con modalità operative non sovrapponibiti (i reati di cui alle sentenze nn. 1 e 2 sono costituiti da rapine ed episodi riconducibili ad una faida tra bande criminali, mentre quelli di cui alla sentenza n. 3 si sostanziano in un'azione estorsiva del c.d. cavallo di ritorno posta in essere con il concorso di soggetti diversi dai correi nei reati di cui alle prime sentenze).

Rilevato che, di contro, le censure difensive appaiono manifestamente infondate in quanto, oltre a sollecitare una rilettura degli elementi presi in considerazione dal giudice di merito, non sono scandite da necessaria critica delle argomentazioni sopra indicate e ritenute decisive dal Giudice dell'esecuzione. In particolare, nulla il ricorrente eccepisce sulla diversità dei contesti in cui si collocano gli episodi criminosi limitandosi ad indicare l'esistenza di un movente che, tuttavia, non risulta connotato da specificità e concretezza (necessità di reperire denaro mediante la commissione di reati), non potendo confondersi l'unicità del disegno criminoso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307;

Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, De Santis, Rv. 203987). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 nov