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Ordinanza — n. 48527/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; appellate court's denial of generic mitigating circumstances is non-appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48527/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Manolito Millas inadmissible, confirming the lower court's denial of generic mitigating circumstances. Millas argued for leniency, but the appellate court's factual assessment regarding his criminal history and lack of cooperation was deemed non-appealable. Consequently, the appeal was rejected, and Millas was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's judgment on generic mitigating circumstances is a factual finding that is non-appealable in the Court of Cassazione, provided it is reasoned and based on relevant elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances non-appealable judgment criminal appeal inadmissibility factual assessment Court of Cassazione attenuazione della pena aggravamento della pena risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS MANOLITO nato a PIOVE DI SACCO il 26/05/1980 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 11 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Manolito Millas per il reato di rissa aggravata e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, n particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato, alla gravità del fatto ed all'atteggiamento non collaborativo dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de