Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48480/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to sufficient reasoning on age-related sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Messina inadmissible. The lower court's decision regarding the defendant's young age was deemed sufficiently motivated and logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the challenged judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning regarding the defense arguments, such as the defendant's age.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sufficient judicial reasoning young age sentencing Court of Cassazione procedural costs award commisurazione della pena minorile maggiore età penale gioventù

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ANTONINO nato a PALERMO il 25/10/2000 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Messina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, relativa al mancato riconoscimento delle generiche, attinge la sentenza impugnata in termini di manifesta infondatezza perché la stessa, sul punto, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (con riguardo in particolare alla indidenza da ascrivere alla giovane età del prevenuto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.