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Ordinanza — n. 48458/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the complaint regarding subjective conditions and minimum sentencing is manifestly irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48458/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Davide Mustacchio inadmissible. The sole grievance concerned the failure to consider the appellant's subjective conditions when imposing the minimum statutory penalty under Article 385 of the Penal Code. The court ruled this argument manifestly irrelevant since the minimum sentence was already correctly applied at the first instance.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the only complaint is manifestly irrelevant, such as when a minimum statutory sentence has already been properly determined in the first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility minimum statutory sentence subjective conditions manifestly irrelevant Art. 385 Penal Code Art. 616 Code of Criminal Procedure first instance sentencing adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTACCHIO DAVIDE nato a PALERMO il 15/05/1998 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Davide Mustacchio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza prospettata, legata alla mancata valorizzazione delle condizioni soggettive del ricorrente nell'ottica della irrogazione della pena in linea con il minimo edittale è manifestamente inconferente proprio perchè la pena è stata determinata sin dal primo grado di giudizio nel minimo previsto dall'ad 385 cod. pen. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.