Cassation court dismisses appeal as grievances are merely repetitive of merits judgment with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were merely repetitive of those already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal. The appellant argued against the liability based on drug trafficking finalization, but the court found the lower court's reasoning correct regarding the weight of evidence, the defendant's income capacity, and the lack of personal use. Consequently, the court upheld the original decision, rejecting the need for further review of these established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when grievances are merely repetitive of those already decided by the court of first instance with correct legal arguments and logical coherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AIBOUD ABDELGHANI (CUI 042HOXQ) nato il 08/11/1982 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El Aiboud Abdelghani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di doglianza esposti, diretti a contrastare il giudizio di responsabilità fondato sulla finalizzazione allo spaccio della sostenza stupefacente detenuta dal prevenuto sono meramente riproduttivi delle censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti e connotati da lineare e coerente logicità all'esito di esauriente disamina dei dati processuali, mettendo in luce emergenze in fatto ( il dato ponderale della sostanza, l'incapienza reddituale dell'imputato rispetto alla formazione di una provvista, la mai addotta destinazione ad uso personale e la disponibilità di una somma in contanti e suddivisa in banicìnote di piccolo taglio) che legittimano la lettura inferenziale posta a supporto della decisione assunta mettendola al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 202