Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior agreement on appeal withdrawal under Art. 599 bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed to withdraw all appeal grounds under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a full acquittal, but the lower court's decision to reduce the sentence was based on this specific procedural agreement. Consequently, the Court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to pay the costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.: When parties agree to withdraw all appeal grounds under Art. 599 bis c.p.p., a subsequent cassation appeal is inadmissible de plano, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI ABDERRAHIM nato il 01/09/1992 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; Motivi della decisione Abderrahim El Mansouri ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 19 gennaio 2022, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Genova 1'11 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis, 56 e 605, 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, e 61, n. 2, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.
Il ricorso, affidato ad un unico motivo con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la disapplicazione della recidiva e la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.
L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i