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Ordinanza — n. 48201/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses remittal request as inadmissible due to failure to notify other parties within seven days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48201/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the remittal request filed by Raki Walid inadmissible because it was not notified to other parties within the mandatory seven-day period. The lower court's order to transmit the request violated Article 46 of the Code of Criminal Procedure, which requires strict adherence to notification timelines. Consequently, the court rejected the request and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 46 cod. proc. pen.; Art. 46 comma 4 cod. proc. pen.: A request for remittal must be notified to other parties within seven days; failure to comply renders the request inadmissible.

Parole chiave

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remittal request notification deadline inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural defect Corte di Cassazione spese processuali pignoramento provvisorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il Giudice per le Indagini Preliminari di Arezzo, con ordinanza emessa il 7/7/2022 ha disposto trasmettersi alla Corte di Cassazione l'istanza di rimessione depositata in udienza nell'interesse di RAKI WALID Considerato che l'art. 46 cod.
Art. 46 comma 4 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Il Giudice per le Indagini Preliminari di Arezzo, con ordinanza emessa il 7/7/2022 ha disposto trasmettersi alla Corte di Cassazione l'istanza di rimessione depositata in udienza nell'interesse di RAKI WALID Considerato che l'art. 46 cod.
art. 46 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il Giudice per le Indagini Preliminari di Arezzo, con ordinanza emessa il 7/7/2022 ha disposto trasmettersi alla Corte di Cassazione l'istanza di rimessione depositata in udienza nell'interesse di RAKI WALID Considerato che l'art. 46 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: RAKIA WALID nato a BASSANO DEL GRAPPA il 28/01/2002 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Giudice per le Indagini Preliminari di Arezzo, con ordinanza emessa il 7/7/2022 ha disposto trasmettersi alla Corte di Cassazione l'istanza di rimessione depositata in udienza nell'interesse di RAKI WALID Considerato che l'art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall'imputato ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell'art. 46 comma 4 cod. proc pen. l'inosservanza di tali forme comporta l'inammissibilità della richiesta; rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di remissione e condanna il Raki Walid al pagamento delle spese processuali e della di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 Il Consi re