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Ordinanza — n. 48147/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction, upholding subjective intent requirement for receipt crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Saverio Costa inadmissible, confirming his conviction for theft and receipt of stolen goods. The appellant argued for a reclassification to a lesser offense, but the court found the lower court correctly applied established jurisprudence regarding the subjective element of dolo. Consequently, the appeal was rejected, and Costa was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 712, cod. pen.: The distinction between receipt and negligent acquisition relies on the subjective element of dolo regarding the illicit origin of the property, which can be inferred from any evidence, including the failure to indicate the source.

Parole chiave

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theft conviction receipt crime subjective intent criminal appeal inadmissible appeal prove acquisite illegalmente ricettazione uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, in data 24 febbraio 2021, nei confronti di Saverio Costa, condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod.
Art. 712, cod. pen.
L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato dì cui all'art. 712 cod.
art. 712 cod. pen
L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato dì cui all'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
Nel caso di specie i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte (denuncia di furto, tabulati telefonici, dichiarazioni testimoniali), ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA SAVERIO nato a CASTELVETRANO il 20/11/1982 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, in data 24 febbraio 2021, nei confronti di Saverio Costa, condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. L'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nel meno grave reato dì cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione si distingue dall'incauto acquisto in ragione dell'elemento soggettivo consistente nel dolo, anche eventuale, della provenienza delittuosa del bene ricettato, dolo la cui esistenza può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).

Nel caso di specie i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte (denuncia di furto, tabulati telefonici, dichiarazioni testimoniali), ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della mancanza di qualsivoglia ragionevole giustificazione circa la provenienza lecita del telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25,