Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds under Art. 581 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the Rome Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for vices in motivation regarding responsibility and sentencing, but the court found these arguments generic and lacking the specific legal grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal must be specific and grounded in precise legal arguments; generic deductions lacking references to the contested judgment's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC STEFANO nato a ROMA il 05/10/1986 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Roma, in data 18 marzo 2021, nei confronti di Stefano Ahmetovic, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano le ultime due pagine della sentenza sulla prova degli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio e sulla congruità della pena irrogata alla luce della elevata capacità a delinquere del reo), si prospettano deduzioni del tutto generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobr