Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as facts exceed cassation limits and sentencing is not arbitrary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Kliba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first two grounds were fact-based arguments outside the cassation court's power to re-evaluate evidence or facts. Additionally, the court found the remaining complaints regarding mitigating circumstances and sentencing to be generic and unsupported by the lower court's sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or requests for new fact-finding are inadmissible as they exceed the cassation court's jurisdiction to review only legal errors and arbitrary sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KLIBA ALESSIO nato a AVEZZANO il 19/06/1988 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 25 ottobre 2021, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Gorizia, in data 24 febbraio 2020, nei confronti di Alessio Kliba, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
2. I primi due motivi di ricorso, inerenti alla prova della colpevolezza, sono manifestamente infondati in quanto articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La Corte territoriale ha puntualmente disatteso le doglianze difensive in punto di responsabilità, con motivazione esente da vizi logici, valorizzando le dichiarazioni dei testi sulla procedura di gestione degli incassi e le immagini delle telecamere di videosorveglianza indicative del mancato inserimento delle buste all'interno della cassaforte (si vedano pagg. 4 - 9);
3. La censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 9, ove la Corte territoriale, sottolineando l'assenza di elementi da valorizzare positivamente, non ha riconosciuto le circostanze richieste, riferendosi all'elemento di cui all'art. 133, primo comma, n. 3, cod. pen.); 3.1.
Le ulteriori doglianze, in punto di dosimetria della pena, sono generiche e manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243), in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 9 e 10 sulla congruità della pena irrogata dal primo giudice, individuata al di sotto della misura media di quella edittale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla gravità del reato desunta dall'intensità del dolo);
4. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,