Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as penalty complaint was not raised in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Spinnato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spinnato argued the lower court lacked motivation regarding his sentence, but the Supreme Court noted he only contested liability in the second instance. The court ruled that issues not specifically raised as grounds for appeal in the second degree cannot be examined in the third instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 365, co. 1 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds of appeal were not specifically raised as complaints in the second instance, preventing the review of points intentionally omitted from the appellate court's consideration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINNATO FRANCESCO nato a PALERMO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 29 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, nei confronti di Francesco Spinnato, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto non ha costituito oggetto di specifica doglianza nel secondo grado di giudizio, non essendo stato dedotto alcun motivo di appello in punto di pena, avendo l'imputato contestato solo l'affermazione di responsabilità pronunciata dal primo giudice.
In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Preski