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Ordinanza — n. 48083/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court justified the denial based on the crime's severity, the offender's criminal history, and the absence of positive factors. The Supreme Court ruled that the lower court provided sufficient reasoning regarding these decisive elements, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 61, n. 11 cod. pen.; The refusal of generic mitigating circumstances is valid when the court explicitly addresses the gravity of the offense, the offender's capacity to offend, and the lack of positive elements, provided the reasoning is congruous and free from logical defects.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal conviction appeal inadmissible appeal criminal history impact sufficient reasoning standard truffa in materia di prestazioni violazione dei doveri professionali tentata truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
In particolare, la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 61, n. 11 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
In particolare, la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Peraltro, in tal senso rileva precisare come nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCISCHIELLO UMBERTO nato a TARANTO il 27/01/1969 avverso la la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLOSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 18 febbraio 2022, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Taranto emessa nei confronti di Umberto Franaischiello, condannato alla pena di giustizia per più fatti di reato di cui agli artt. 640 e 61, n. 11, cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio.

In particolare, la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. alla luce della gravità del reato, come dimostrata dalle modalità esecutive delle condotte, alla capacità a delinquere del reo, come desunta dai precedenti penali, anche specifici, nonché alla mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione del beneficio invocato. Peraltro, in tal senso rileva precisare come nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), come è avvenuto nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il