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Ordinanza — n. 47971/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for reviewing sentencing discretion and substantive facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47971/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing discretion and substantive facts of the lower court. The appellant argued for leniency based on his cooperative conduct and difficult living conditions, but the appellate court had already addressed these points with sufficient reasoning. The Supreme Court ruled that such issues belong to the realm of merits and cannot be re-examined in cassation unless the lower court's motivation is flawed.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern the punitive treatment of the case or the substantive facts, as these determinations by the court of first instance are unassailable in cassation provided they are supported by adequate and non-defective reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Admissibility Sentencing Discretion Substantive Facts Review Procedural Barriers indigenza processuale non provata caso poco grave mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIYE BONGO nato il 02/05/1991 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Briye Bongo deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice di merito riscontrato elementi di segno positivo, sebbene il ricorrente abbia tenuto una condotta collaborativa, sia incensurato e verta in condizioni disagiate;

Considerato non risulta consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché perché inerente al trattamento punitivo, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e allo stabile inserimento del ricorrente in un contesto di traffico di stupefacenti, testimoniato dall'entità della somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.2