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Ordinanza — n. 47964/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming minor drug trafficking not met due to insufficient qualitative assessment of criminal offensiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Marco Cabras's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to qualify the act under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Decree. Although the appellant argued the judge ignored the defendant's active role and market connections, the court found the lower court correctly considered packaging tools and available funds to prove substantial trafficking. Consequently, the appeal was dismissed because the assessment of criminal offensiveness is a non-appealable matter of merit when supported by sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; The assessment of minor drug trafficking is a matter of merit that cannot be reviewed on appeal if supported by sound reasoning, requiring a holistic evaluation of all action parameters where a single negative factor excludes the application of the provision.

Parole chiave

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drug trafficking minor trafficking criminal offensiveness appeal admissibility merit review DPR 309/1990 Cassation court traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
art. 73 D.P.R. 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 35737 del 24/06/2010
Sez. 6, del 27.06.2015, n. 15642
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABRAS MARCO nato a LANUSEI il 27/10/1995 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con unico motivo di ricorso Cabras Marco deduce errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per non aver qualificato il fatto come l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, avendo il giudice di merito erroneamente tenuto conto soltanto del dato ponderale dello stupefacente e trascurato le concrete capacità di azione del soggetto e le sue relazioni con il mercato;

Considerato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametri sia di segno negativo (Sez.

U., n. 35737 del 24/06/2010). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici, come nel caso in disamina, in cui il giudice di merito ha preso in considerazione, oltre al dato ponderale del numero delle dosi, oltre cento, anche il possesso di strumenti idonei al confezionamento, e la disponibilità del danaro, rilevando che tali elementi mostrano un attività di spaccio di dimensioni non modeste, che non rientra nell'ipotesi prevista dal comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, che si caratterizza "per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine"' (Sez.6, del 27.06.2015, n. 15642);

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,