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Ordinanza — n. 47951/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as merit-based complaints on sentencing lack of reviewability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances concern the merits of the case. The appellant argued that the lower court failed to consider specific mitigating factors under Article 73 of the Criminal Code, while the opposing party contended that sentencing determinations are non-reviewable in cassation if supported by adequate reasoning. The court ruled that the lower court's decision was justified by the extensive context of drug trafficking and thus could not be challenged on these grounds.

Regesto Legislator

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Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals concerning the substantive assessment of sentencing and the application of mitigating circumstances are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is devoid of logical or legal flaws.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal merit-based complaints sentencing reviewability generic mitigating circumstances drug trafficking context imputazione per reati di stupefacenti attenuazione della pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 390/1990
art 73 D.P.R. 390/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO CATALDO nato a TARANTO il 22/07/1981 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che con il primo motivo di ricorso Peluso Cataldo deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per aver il giudice negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ordine al reato di cui all'art 73 D.P.R. 390/1990; Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'ampio e stabile contesto di spaccio in cui si colloca la condotta del ricorrente, e che tale valutazione non risulta sovvertita da alcuna circostanza di segno positivo;

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.202