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Ordinanza — n. 47950/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded facts and new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47950/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Riccardo D'Ettorre inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant sought a factual re-evaluation regarding drug possession and attempted to add new arguments about crime continuity, which the court rejected as procedurally improper. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if manifestly unfounded, and new arguments cannot cure the inherent defects of original grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded new arguments factual re-evaluation procedural costs ritiro della querela penale rinuncia alla motivazione dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 586 cod. pen
stup.) ed il reato sub B dell'imputazione (art. 586 cod. pen.) perché generico e proposto con i soli motivi aggiunti.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - Sentenza n. 9837 del 21/11/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ETTORRE GAETANO RICCARDO nato a CASTELLANETA il 19/09/1980 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Gaetano Riccardo D'Ettorre, come integrato da memoria con motivi aggiunti, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Lo stesso chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) adeguatamente motiva rilevando che dalle trascrizioni dei messaggi emerge la cessione della sostanza (cocaina) e le iniziali dichiarazioni diverse della P.O. erano giustificate dalla sua paura per la conoscenza da parte dei genitori del suo far uso di cocaina. Anche per l'errore di scrittura ("peestato" o "prestato") la sentenza compie idonee valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

2. Inammissibile anche il motivo aggiunto sul mancato riconoscimento della continuazione tra il reato sub A (art. 73 T.U. stup.) ed il reato sub B dell'imputazione (art. 586 cod. pen.) perché generico e proposto con i soli motivi aggiunti. Del resto, il motivo aggiunto non è riferibile agli originari motivi di ricorso ("In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi" Sez. 6 - , Sentenza n. 9837 del 21/11/2018 Cc. (dep. 06/03/2019 ) Rv. 275158 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos