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Ordinanza — n. 47853/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer proposing it was not registered in the special barroll at the time of filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47853/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defending lawyer, Antonio Di Palma, was not registered in the special barroll at the time of filing. The defense argued the appeal should be accepted despite the procedural defect, but the court held that the lack of registration constitutes a fundamental flaw in the act. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer registered in the special barroll; failure to meet this requirement renders the act inadmissible and cannot be cured by subsequent registration.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration fundamental procedural defect lawyer qualification requirement de plano rejection cancellazione dall'albo avvocati multa disciplinare all'avvocato ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 610 cod. proc. pen
La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013
pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AVINO DOMENICO nato a NAPOLI il 24/12/1951 avverso la sentenza del 27/01/2017 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; )1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con la sentenza in rubrica indicata il giorno 27 gennaio 2017 il Tribunale di Noia ha condannato l'imputato D'Avino Domenico alla pena di C 2.000 di ammenda perché ritenuto responsabile del reato di cui in epigrafe. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, in seguito riqualificato come ricorso per cassazione stante la inappellabilità della sentenza impugnata, il difensore dell'imputato, contestando l'intervenuta statuizione di reità.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. Antonio Di Palma, del Foro di Nota, non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione del gravame. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; il vizio non può essere sanato dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero eventualmente presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998).

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2022 4Il onsigli