Italian Court dismisses appeals against second-instance acquittal for minor offense due to lack of positive mitigating elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible, upholding the Appellate Court's decision to acquit them of the charge of unauthorized occupation. The defendants argued that the lower court erred in excluding non-punishability due to the minor nature of the offense and in denying generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the Appellate Court correctly assessed the enduring nature of the conduct and the significant damage caused to the municipality, finding no positive elements to warrant leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The exclusion of punishability for particular minor offense requires an assessment of the harm based on established criteria, and generic mitigating circumstances are denied absent positive factual elements justifying their application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RANIERI VINCENZO, nato a Taranto il 01/04/1964 RANIERI SALVATORE ANTONIO, nato a Taranto il 22/09/1991 avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con sentenza del 11/05/2022, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza del 31/05/2021 del Tribunale di Taranto - che aveva condannato Salvatore Antonio Ranieri e Vincenzo Ranieri per il reato di invasione abusiva di un appartamento di proprietà del Comune di Taranto - esclusa la recidiva reiterata a carico di Vincenzo Ranieri, ed eliminato il relativo aumento di pena, ha rideterminato la pena nei confronti di quest'ultimo, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista da tale articolo, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01), come è avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 8 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha valorizzato la natura perdurante della condotta di occupazione - con i conseguenti vantaggig da essa tratto dagli imputati e considerevole danno per l'ente pubblico, privato della disponibilità dei due locali e della conseguente possibilità di sfruttarne le potenzialità anche economiche - ritenendo, con una motivazione esente da vizi logici, che ciò escludesse la minima offensività della condotta attribuita agli imputati, Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicché adeguatamente la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ferme restando le considerazioni svolte sulle modalità della condotta e sull'entità del danno recato dalla stessa al Comune di Taranto, ha evidenziato la mancanza di elementi positivamente valutabili - non potendosi ritenere sufficienti lo stato di incensuratezza di Salvatore Antonio Ranieri e il carattere risalente nel tempo dei precedenti penali di Vincenzo Raníeri - nonché l'irrilevanza dell'indimostrata condizione dì disagio economico dei due imputati, peraltro impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa (pag. 8 e 9 della sentenza impugnata).
Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d