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Ordinanza — n. 47643/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising factual arguments instead of legal ones.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Laura Lagorio inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted arbitrary exercise of rights with violence. The appellant argued errors in applying Article 393 of the Penal Code and a lack of motivation regarding her liability, but the court rejected these as attempts to re-evaluate facts rather than legal issues. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and civil party expenses.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on arguments regarding the facts or the evaluation of evidence, but must strictly address legal questions; therefore, appeals attempting to re-argue factual matters or request a different assessment of probative value are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual arguments evaluation of evidence Court of Cassation Article 393 penal code procedural costs legal vs factual review risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, l'erronea applicazione dell'art. 393 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 393 cod. pen
Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, l'erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGORIO LAURA, nata ad Aqui Terme il 17/02/1971 avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'avv. ALBERTO BAZZANO, difensore della parte civile Torello Giancarlo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputata al pagamento delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel presente giudizio; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con sentenza del 06/04/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 21/06/2018 del G.u.p. del Tribunale di Alessandria di condanna di Laura Lagorio per il delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (così come era stato riqualificato il fatto dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, a fronte di una contestazione iniziale di tentata estorsione) ai danni di Giancarlo Torello. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, l'erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen. e la mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputata, sono inammissibili in quanto diretti a prospettare ragioni in fatto e a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle prove acquisite, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0. Rv. 262965-01), a fronte di una motivazione della Corte d'appello di Torino che risulta priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha evidenziato come, dalla registrazione dell'incontro tra la persona offesa Torello e l'imputata, fosse emerso come questa, nel mostrare al Torello fotografie compromettenti dello stesso in quanto in atteggiamenti intimi con una donna, avesse fatto riferimento alle conseguenze che il medesimo Torello avrebbe subito se non avesse accolto l'invito a desistere dall'avanzare le sue asseritamente infondate pretese creditorie, nel caso in cui altri fossero entrati in possesso delle predette fotografie, ritenendo, in modo del tutto logico e giuridicamente corretto, che ciò costituisse una minaccia idonea a integrare l'attribuito reato di ragion fattasi).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue altresì la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Giancarlo Torello, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Torello Giancarlo che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori