Cassation court dismisses appeal on prescription and receipt charges, upholding conviction for receipt of checks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the claim regarding the extinction of charges by prescription and the conviction for receipt of checks. The appellant argued for a different evaluation of evidence and challenged the qualification of the crime as attempted fraud rather than receipt. The court rejected these arguments, noting that the appellate court correctly found the deceptive acts occurred after the checks were acquired, and that the indictment's specific charges are not required for a valid judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 546, comma 3, cod. proc. pen.: The Court of Cassation rejects appeals seeking re-evaluation of probative value or challenging the necessity of listing specific charges, affirming that the appellate court's factual findings on the timing of deceptive acts determine the crime of receipt and that sentence validity does not depend on the explicit enumeration of charges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANERI CALOGERO, nato a Termini Imerese il 13/05/1962 avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con sentenza del 11/02/2022, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del 11/02/2020 del Tribunale di Terni, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Calogero Raneri per i reati di cui ai capi b), c) e) e f) dell'imputazione per essere gli stessi estinti per prescrizione, mentre confermava la condanna dello stesso Raneri per il reato di ricettazione (in concorso con Giovanni Martini) di cui al capo a) dell'imputazione e, nel resto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Terni. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'inosservanza di norme processuali e la mancanza o il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato è inammissibile perché sollecita una differente valutazione dei significati probatori da attribuire alle prove acquisite, per giungere a una diversa conclusione circa la valenza di tali prove, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. con riguardo alla qualificazione del fatto attribuito all'imputato come ricettazione anziché come tentata truffa è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Perugia ha correttamente ritenuto, sulla base delle emergenze processuali, non rivalutabili in questa sede, che gli artifici e raggiri fossero intervenuti successivamente all'acquisizione degli assegni (e, quindi, alla consumazione del delitto di ricettazione degli stessi).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'inosservanza di norme processuali con riguardo alla mancata indicazione, nella sentenza della Corte d'appello di Perugia, dei capi d'imputazione, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha più volte chiarito, affermando un principio che è condiviso dal Collegio, che tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, in quanto l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritti all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico e inscindibile (Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017, Cappello, Rv. 271882-01;
Sez. 3, n. 39894 del 28/05/2014, Bollini, Rv. 260385-01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle