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Ordinanza — n. 47565/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for home detention due to generic grounds and adequate prior review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47565/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Maurizio Galletta's appeal inadmissible for failing to provide specific legal grounds beyond generic repetition of issues. The lower court had already rejected his request for home detention under Article 47ter of the Penal Code, finding his health conditions compatible with ordinary prison. The appellate court refused further review, citing the adequacy of the prior decision and ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 47ter, co. iter, O.P.; The Court of Cassation holds that appeals must be based on specific legal violations rather than generic reiteration of issues already adequately examined by the lower court.

Parole chiave

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Article 47ter Penal Code home detention regime inadmissible appeal generic grounds procedural costs allontanamento nonostante motivi di salute capacità di subire la carcerazione inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 47ter, co. iter, O.P.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLETTA Maurizio deducendo violazione di legge in relazione all'art. 47ter, co. iter, O.P. e vizio di motivazione.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLETTA MAURIZIO nato a LEONFORTE il 05/08/1966 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava l'istanza avanzata da GALLETTA Maurizio tesa ad ottenere il rinvio dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47ter, co. iter, O.P. In motivazione, il Tribunale sottolinea che, sulla base della relazione sanitaria in atti, !e condizioni di salute del condannato sono compatibili con il regime carcerario ordinario, non necessitando di cure e trattamenti che non possono essere prestati in regime detentivo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GALLETTA Maurizio deducendo violazione di legge in relazione all'art. 47ter, co. iter, O.P. e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. La delicatezza del tema trattato porta ad escludere altra statuizione, con sola condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente