Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting factual re-evaluation instead of legal review under Art. 671 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a factual re-evaluation of the unity of criminal intent, which is prohibited in the legality phase. The appellant argued for a violation of Article 671 of the Code of Criminal Procedure regarding the lack of indicators for joint intent, while the lower court had already examined the facts thoroughly. The court ruled that the request constituted an impermissible challenge to the factual findings rather than a legal error, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it requests a re-evaluation of the facts or the unity of criminal intent, as the legality judge's role is limited to reviewing legal errors, not factual assessments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETTIERI MARIA DOMENICA natek.a CASERTA il 07/08/1974 avverso l'ordinanza del 01/0,/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; (7-4-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 1° febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da LETTIERI Maria Domenica, riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze, rideterminando la pena complessiv anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 2.733 di multa. Rigettava nel resto l'istanza, per assenza degli indicatori dì deliberazione unitaria dehe violazioni commesse.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LETTIERI Maria Domenica deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., limitatamente al diniego.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna defkicorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sid