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Ordinanza — n. 47466/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to serve the remittal request within seven days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Biancardi inadmissible because he failed to serve the remittal request on all parties within the mandatory seven-day period. Although the request was filed in court, the law requires strict compliance with service timelines, which cannot be waived or equated to actual service. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered Biancardi to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 3, cod. proc. pen.; The request for remittal of a criminal appeal is inadmissible if not served on all parties within the seven-day period prescribed by law, as this condition is absolute and admits no equivalents.

Parole chiave

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criminal appeal remittal request service of process inadmissible appeal procedural deadline Fine Fund strict compliance

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente non ha nei sette giorni ex art. 46, comma 3, cod. proc. pen. notificato a tutte le parti l'istanza di rimessione.
art. 46 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BIANCARDI DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1963 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Domenico Biancardi ex art. 46 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01

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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BIANCARDI DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1963 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Il ricorso di Domenico Biancardi ex art. 46 cod. proc. pen. è inammissibile perché presentato senza l'osservanza delle forme previste dalla legge. Il ricorrente non ha nei sette giorni ex art. 46, comma 3, cod. proc. pen. notificato a tutte le parti l'istanza di rimessione. La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/11/