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Ordinanza — n. 47427/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal converted to cassation dismissed because defense lawyer was not on the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Lepore's appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not enrolled in the special bar roll required for higher courts. Although the lower court's appeal had been converted into a cassation request, the Court held that this procedural conversion did not exempt the filing from the strict qualification requirements. Consequently, the request was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; While the general rule renders cassation requests inadmissible if signed by an attorney not on the special bar roll, no derogation exists for appeals converted to cassation requests to avoid exempting those who incorrectly qualify the remedy from sanctions.

Parole chiave

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criminal appeal conversion special bar roll requirement inadmissible cassation request defense attorney qualification procedural sanction fine deposito tardivo tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Alessandro Costantini Dal Sant del Foro di Lecce, è inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 613 cod. proc. pen
Alessandro Costantini Dal Sant del Foro di Lecce, è inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

Giurisprudenza citata

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Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233
ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEPORE GIOVANNI nato a GALLIPOLI il 27/06/1963 avverso la sentenza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di LECCEdat-e-~491~thert udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 24785_22 Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato Lepore Giovanni, dall'Avv. Alessandro Costantini Dal Sant del Foro di Lecce, è inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre