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Ordinanza — n. 47309/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming sentencing imbalance, upholding conviction for three criminal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47309/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to overturn the second-instance conviction. The appellant argued that the lower courts failed to properly balance aggravating circumstances against generic mitigating factors, despite the defendant's claim of specific mitigating conditions. The court rejected this, noting that the appellate court correctly weighed the gravity of the repeated criminal conduct and specific prior convictions against the mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has provided a congruent and reasoned assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances, particularly when the conduct involves repetition and specific prior convictions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing balance review aggravating mitigating factors specific recidivism Italian criminal procedure integrazione sociale attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA FABIO nato a PALERMO il 20/05/1978 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Fabio Di Paola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Palermo. Con la sentenza confermata in grado di appello, Di Paola è stato ritenuto responsabile di tre violazioni degli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. (commesse in Palermo il 21 aprile 2021 in esecuzione di un unico disegno criminoso), è stata ritenuta sussistente l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale, sono state applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito, egli è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa.

Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, vizi di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva. Rilevato che la Corte territoriale ha congruamente motivato sul punto facendo riferimento alla gravità della condotta criminosa, reiterata in un breve arco di tempo, e ai gravi precedenti anche specifici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore