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Ordinanza — n. 47306/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentation and failure to meet probation criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47306/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding the victim's economic status and requested a suspended sentence, but the lower court had already provided detailed reasoning rejecting these points based on the nature of the stolen goods. The Court found the appeal inadmissible because it merely repeated the lower court's reasoning without offering a substantive critique, thereby failing the fundamental requirement for a cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 163, 164 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide a substantive critique of the lower court's reasoning and if statutory conditions for a suspended sentence are not met due to prior criminal record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of substantive critique mitigating circumstance exclusion conditional sentence suspension prior criminal record bar danno patrimoniale perdite economiche furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Rilevato che, con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale per essere stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 163 cod. pen.
Rilevato che, con un secondo motivo, il ricorrente si duole che la pena inflitta, pur inferiore ai limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. non sia stata condizionalmente sospesa.
Art. 164 comma 2 cod. pen.
Rilevato che - come sottolineato dalla Corte territoriale e come risulta dal certificato del casellario giudiziale - «i precedenti penali riportati dall'imputato sono ostativi al riconoscimento del beneficio ex art. 164 comma 2 cod. pen.».
art. 163 cod. pen
Rilevato che, con un secondo motivo, il ricorrente si duole che la pena inflitta, pur inferiore ai limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.
art. 164 comma 2 cod. pen
Rilevato che - come sottolineato dalla Corte territoriale e come risulta dal certificato del casellario giudiziale - «i precedenti penali riportati dall'imputato sono ostativi al riconoscimento del beneficio ex art. 164 comma 2 cod. pen.».

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Di Munno
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASIBI JAMAL nato il 09/07/1984 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Jamal Nasibi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione ad un tentato furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen. commesso il 12 febbraio 2019 in danno dell'esercizio commerciale Ipercoop.

Considerato che il ricorso si articola in due motivi. Rilevato che, con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale per essere stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e tale censura non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta con la completa motivazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale tale attenuante non può essere applicata «avuto riguardo al complessivo valore dei beni oggetto della condotta predatoria e alla tipologia degli stessi, che non si esaurisce in generi alimentari, ma comprende anche prodotti elettronici e di ferramenta».

Rilevato che, trattandosi di prodotti non destinati al soddisfacimento di esigenze primarie, secondo la Corte territoriale, il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo non può rilevare pur tenendo conto che si tratta di un furto commesso ai danni di un esercizio commerciale che fa parte di una ampia catena di distribuzione (Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Di Munno, Rv. 265669). Considerato che quando - come nel caso in esame - si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso si destina, per ciò solo, all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale l'impugnazione è prevista e ammessa: vale a dire la critica argomentata al provvedimento che, nel caso in esame, è stato, nella sostanza, del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608;

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Rilevato che, con un secondo motivo, il ricorrente si duole che la pena inflitta, pur inferiore ai limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. non sia stata condizionalmente sospesa. Rilevato che - come sottolineato dalla Corte territoriale e come risulta dal certificato del casellario giudiziale - «i precedenti penali riportati dall'imputato sono ostativi al riconoscimento del beneficio ex art. 164 comma 2 cod. pen.». Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigli