Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning for a sentence near the statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Florin Grigorescu inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide specific reasoning regarding the sentencing, ignoring his long time since the crime and poor health. The court ruled that detailed justification is only required when the sentence significantly exceeds the statutory minimum, which was not the case here given the mitigating factors applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Specific and detailed reasoning regarding sentencing criteria is mandatory only when the imposed penalty is significantly higher than the average statutory measure, leaving the choice of a medium or minimum penalty to the trial judge's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGORESCU FLORIN (CUI 01XHBVW) nato il 24/01/1977 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Florin Grigorescu ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2005, ma è stata confermata la condanna dell'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. (furto aggravato dell'autovettura targata Roma 9E7919, accertato il 14 novembre 2000).
Considerato che l'unico motivo di ricorso contesta carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio non essendo stati presi in considerazione dalla Corte di appello il lungo tempo trascorso dai fatti e le gravi condizioni di salute dell'imputato. Rilevato che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è necessaria soltanto quando la stessa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta, anche implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). Rilevato che nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto adeguata la pena - determinata in misura di poco superiore al minimo edittale previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti - in ragione del «curriculum criminale dell'imputato», comprendente, tra l'altro, cinque condanne definitive per furto, e della «pervicacia delittuosa» che emerge dalle plurime generalità fornite nel tempo. Rilevato che il reato non è estinto per prescrizione atteso che l'imputato ha ottenuto la restituzione nel termine per proporre appello e il corso della prescrizione è rimasto sospeso ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. per 14 anni e 9 mesi.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Cons