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Ordinanza — n. 47288/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding non-prosecution due to habitual conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47288/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court failed to justify excluding the non-prosecution benefit. The defendant argued the trial court ignored the specific danger of riding an unlicensed scooter in a central area, while the court held that habitual conduct is a constitutive element of the crime itself. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992: The non-prosecution benefit for habitual offenders is inapplicable when the specific recidivism constitutes the crime's elements, rendering the lower court's reasoning on habitual conduct sufficient to reject the appeal.

Parole chiave

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non-prosecution benefit habitual conduct constitutive elements inadmissible appeal recidivism scooter offense motivation vices guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.
Art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 131 bis cod. pen
Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE ORESTE nato a TORRE ANNUNZIATA il 26/11/1976 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Oreste De Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato di cui all'art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Torre Annunciata il 24 marzo 2020.

Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Rilevato che si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale il beneficio invocato non poteva essere concesso, non soltanto, per la reiterazione della condotta illecita, ma anche per le modalità del fatto atteso che «l'imputato circolava a bordo di uno scooter di cilindrata 150, sprovvisto di patente di guida, in una zona centralissima del comune torrese alle ore 17:00», elementi dai quali la sentenza impugnata desume la particolare pericolosità della condotta.

Rilevato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. l'offesa può essere ritenuta di particolare tenuità solo se «il comportamento risulta non abituale» e, al terzo comma della medesima disposizione, si chiarisce che il comportamento è abituale «nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Considerato che tale condizione ricorre nel caso di specie atteso che la recidiva specifica nel biennio è elemento costitutivo del reato per cui si procede. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Ritenuto che alla inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consiglière estensore