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Ordinanza — n. 47285/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as aggravating circumstances were not contested in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47285/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to contest the existence of specific aggravating circumstances during the appeal proceedings. Although the appellant argued regarding the lack of proof for certain elements and the nature of the stolen item, the court noted these issues were not raised as grounds for appeal. Consequently, the court applied the principle that new questions cannot be introduced in cassation if they were not part of the original appeal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 4 e n. 6 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: Questions not raised in the appeal grounds are inadmissible in the cassation appeal to prevent the annulment of a decision based on a defect of motivation that was intentionally excluded from the appellate court's consideration.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility appeal grounds requirement aggravating circumstances defect of motivation new questions in cassation motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Quanto alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., perché non sarebbe provata una condotta, caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", come richiesto, invece, dalla sentenza Sez.
Art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen.
270088; quanto alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen., perché il fatto, pur commesso nella reception di un albergo, non ha ad oggetto un bagaglio.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
È stata confermata l'applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente alle aggravanti e alla recidiva reiterata, e la pena è stata determinata nella misura di anni uno di reclusione ed C 180,00 di multa.
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno
279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPAGNATIELLO GIUSEPPE nato a MANFREDONIA il 01/04/1977 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Giuseppe Impagnatiello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe, che ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Teramo in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e n. 6 cod. pen. commesso in Roseto degli Abruzzi il 3 settembre 2012.

È stata confermata l'applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., equivalente alle aggravanti e alla recidiva reiterata, e la pena è stata determinata nella misura di anni uno di reclusione ed C 180,00 di multa. L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta esistenza delle circostanze aggravanti. Quanto alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., perché non sarebbe provata una condotta, caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", come richiesto, invece, dalla sentenza Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; quanto alla circostanza di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen., perché il fatto, pur commesso nella reception di un albergo, non ha ad oggetto un bagaglio. Con memoria in data 22 novembre 2022 il ricorrente ha svolto argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso con particolare riferimento alla applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. Rilevato, con riferimento alla aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., che il ricorso non si confronta con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale (pag. 3 della motivazione), che ha ritenuto sussistente tale aggravante posto che, per impossessarsi del telefono, l'imputato aveva distratto la vittima chiedendole un bicchiere d'acqua.

Considerato, quanto alla aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen., che nei motivi di appello non ne era stata contestata la sussistenza, ma ci si era limitati a chiedere che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, già ritenuta dal giudice di primo grado, fosse valutata prevalente su tale aggravante e sulla recidiva. Rilevato che, per giurisprudenza costante, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante:

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che alla inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 I