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Ordinanza — n. 47263/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47263/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to explicitly recognize generic mitigating circumstances, yet the appellate court had already addressed the defendant's high intent and negative personality in its reasoning. The court ruled that a sufficient reference to these decisive elements was already present, rendering the complaint for lack of motivation unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning is inadmissible if the lower court has already provided a sufficient reference to the decisive elements considered, such as the intensity of intent or negative personality, thereby satisfying the requirement of motivation.

Parole chiave

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defect of reasoning generic mitigating circumstances insufficient motivation appeal inadmissibility procedural costs negative personality intensity of intent ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROBO GIUSEPPE nato a CORTEMILIA il 08/09/1964 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Probo Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova dell6 febbraio 2022 di conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Genova che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 495 cod.pen. Considerato che il motivo di ricorso proposto deduce vizio di motivazione in riferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e che per costante giurisprudenza, nel motivarne il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa, avendo la Corte territoriale valorizzato in senso ostativo l'intensità del dolo dell'imputato e la sua negativa personalità (testimoniata dai numerosi precedenti);

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il