Cassation appeal dismissed for genericity; arguments lack concrete connection to appellate sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding sentencing severity. The appellant, Prinno Salvatore, challenged the appellate court's confirmation of a conviction for attempted aggravated theft but failed to specify which parts of the judgment were flawed. The court rejected the appeal because the submissions were abstract and lacked any concrete link to the actual reasoning provided in the second-instance decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, and abstract, lacking any specific connection to the contested judgment's reasoning.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINNO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/10/1983 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 25 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di Prinno Salvatore, imputato del delitto di tentato furto aggravato; -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia vizi motivazionali in relazione all'entità della pena irrogata, è affetto da genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; peraltro lo stesso motivo di appello si presentava affetto dalla medesima genericità. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 novembre 2022.