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Ordinanza — n. 46782/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was deemed generic and lacked specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant failed to demonstrate a clear correlation between the arguments presented in the appeal and the specific grounds upon which the first-instance decision was based. Consequently, the court ruled that the appeal violated the requirement of specificity and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic, as it must specifically criticize the grounds of the decision under review without falling into the vice of aspecificity.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility specific criticism aspecificity procedural costs Corte di Cassazione civil procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 361 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLA SIMONE nato a PESCARA il 05/11/1991 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sola Simone; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si impugna l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila di inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata esprimendo lo stesso una mera doglianza; che la Corte di merito ha puntualmente evidenziato le ragioni che hanno portato a ritenere l'appello generico, con puntuale riferimento alle ragioni espresse dalla decisione di primo grado in alcun modo censurate; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il