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Ordinanza — n. 46774/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for lack of special defense counsel signature under 2017 procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was not signed by a defense attorney registered in the special register required by the 2017 law. The appellant, a convicted individual seeking alternative detention measures, personally submitted the petition after the new procedural rules took effect. The court ruled that without the mandatory signature of a qualified defender, the appeal violates statutory requirements and must be rejected immediately.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed after August 3, 2017, must be signed by a defense attorney registered in the special register; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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special defense counsel inadmissible appeal procedural requirement alternative detention Cassa delle ammende motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAGOLA ANDREA nato a RIBERA il 29/03/1976 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avdso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato avverso ordinanza del Tribunale di sorveglianza in tema di misure alternative alla detenzione, e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 onsigliere estensore Il Presidente