Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46767/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments against the lower court's merit evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to challenge the substantive reasoning of the lower tribunal. The detainee argued that the court ignored his poor health and misconduct, but offered no specific legal critique of the decision. Consequently, the court ruled that appeals must target the legal arguments, not merely restate factual grievances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not contain specific criticisms of the legal arguments used by the lower court, as mere factual complaints or general assertions of error do not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific arguments merit evaluation cassation procedure substantive review motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 617 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOVARO FABIO nato a PALERMO il 08/12/1973 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che il Magistrato di sorveglianza rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata ex art. 54 ord. penit. con riferimento a tre semestri, e che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il primo provvedimento, rilevando la natura irrispettosa, manipolatoria o velatamente minacciosa delle singole condotte dell'istante, e ricordando la possibilità di valutare, nel giudizio sulla liberazione anticipata, condotte ancora sub iudice, ovvero il cui giudizio sia pendente, al momento della decisione, in sede disciplinare o processuale;

Considerato che il ricorso per Cassazione non è scandito da alcuna critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato e che deduce esclusivamente non consentite doglianze di punto di fatto, censurando, sub specie di vizio di motivazione, e in via del tutto aspecifica, la valutazione di merito condotta dal Tribunale, al quale si rimprovera di non aver attribuito alcun rilievo alle precarie condizioni di salute del soggetto e alla sua condotta carceraria; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il nsigliere estensore Il Preside