Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to merits argument and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the first ground criticized the decision on the merits rather than citing a legal violation, and the second ground was found manifestly unfounded. The appellant argued for revocation of preventive measures and reduction of their duration, but the court noted the original decision's severe assessment of conduct provided sufficient motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, 15 d.lgs. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it challenges the decision on the merits without alleging a specific legal violation or if the motivation is sufficient in the original act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCUZZI GIOACCHINO nato a BARI il 01/06/1990 avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che: - il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 15 d. Igs. 159 del 2011 per erronea valutazione di insussistenza dei presupposti per la revoca della misura di prevenzione nonché mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla richiesta di rideterminazione della durata della misura di prevenzione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il primo motivo di ricorso, nonostante denunci una violazione di legge, censura nel merito la decisione impugnata, sostenendone la erroneità alla luce degli atti, così sollecitando un giudizio che non spetta a questa Corte e, comunque, estendendosi al di là dei limiti del motivo consentito; il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la motivazione in ordine alla durata della misura di prevenzione è ricavabile dal tenore complessivo del provvedimento, che valuta molto severamente la condotta del ricorrente.
Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 I Consigliere estensore Il Presi