Italian court dismisses appeal for generic arguments lacking specific factual and legal criticism of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they were too generic and failed to provide specific criticism of the factual and legal reasoning used by the lower surveillance court. The court emphasized that the lower court correctly found no evidence of positive personality evolution or willingness to work, which are required for alternative measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms without the necessary critical analysis of the factual and legal arguments underlying the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBATE CIRO nato a NAPOLI il 03/02/1962 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti non sono consentiti per essere stati formulati in termini generici e senza la necessaria critica delle argomentazioni, fattuali e giuridiche, poste a base della decisione. Al provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile le istanze di misure alternative evidenziando, sulla scorta delle evidenze istruttorie dettagliatamente esposte, l'assenza di elementi che consertano di affermare un'evoluzione positiva della personalità del condannato, tale da rendere possibile il suo reinserimento, a cominciare dalla disponibilità a svolgere attività lavorativa o di volontariato compatibile con la sua accentata pericolosità sociale, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a sollecitare un accertamento più competo.
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 202