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Ordinanza — n. 46692/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns merits and lacks merit-based grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised sought a substantive review outside the scope of a legitimacy trial. The lower court revoked a probationary placement due to the convicted person's repeated rule violations, threatening behavior, and non-cooperative attitude. The court rejected the appellant's alternative reading of evidence, ruling that the appeal was manifestly unfounded and thus inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against decisions in supervision proceedings that concern the merits of the case or allege unfounded defects in reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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supervision trial inadmissible appeal merits review probation revocation manifestly unfounded assistenza riabilitativa ricollocamento in un istituto revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIESA MARINO nato a GENOVA il 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 09/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; /"?

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto sollecita apprezzamenti dì merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l'affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulle ripetute violazioni delle prescrizioni da parte del condannato, resosì protagonista, nel corso dell'esecuzione della misura, di condotte minacciose ed aggressive, per di più mantenendo un atteggiamento, oppositivo e non collaborativo, che lo aveva portato, secondo le relazioni dell'U.E.P.E., non solo a disattendere il suggerimento di evitare la frequentazione dell'abitazione del padre ma anche a non ricercare attività lavorative utili al programma di risocializzazione .

Il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, attribuendo rilevanza a elementi fattuali ritenuti giustificatamente recessivi dall'ordinanza impugnata. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di eiementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottob