Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the disciplinary revocation proceeding concerns a different legal ground than the appeal argues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the disciplinary revocation proceeding currently under review concerns a specific legal ground distinct from the one alleged by the appellant. The appellant argued for revocation based on a new prior conviction, while the court noted the proceedings were evaluating revocation due to another offense committed during the suspension period. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments lacked relevance to the actual subject matter of the decision and ordered the dismissal of the appeal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, primo comma, n. 1) e n. 2) cod. pen.: When a disciplinary revocation proceeding is initiated under one specific hypothesis of Article 168, an appeal challenging the decision based on a different hypothesis of the same article is inadmissible due to lack of pertinence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC MARIANO nato a BUSTO ARSIZIO il 17/03/1979 avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché nel procedimento odierno è in valutazione la causa di revoca disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 1), prima ipotesi, cod. pen., integrata dalla commissione, nel termine di sospensione, di altro delitto sanzionato con pena detentiva; che il ricorrente disquisisce dei presupposti che integrano la diversa fattispecie di revoca, disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. (integrata dal sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, superi i limiti di legge), sicché le censure non hanno attinenza con il reale oggetto della decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1