Criminal appeal dismissed for lack of specificity; generic challenge to reasoning fails to meet admissibility requirements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Diego D'Urso inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant offered only a generic criticism of the lower court's reasoning regarding the conviction for drug trafficking, without addressing the specific evidence found during the home search. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements for a substantive review and ordered the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specificity and merely offers a general criticism of the reasoning without pointing to concrete errors in the application of law or facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'URSO DIEGO nato a NAPOLI il 30/01/1990 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diego D'Urso ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P. R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Melito di Napoli I'll novembre 2016. Considerato che il motivo di ricorso, volto a contestare all'affermazione della responsabilità penale, è privo di specificità, in quanto si limita ad un generica censura in ordine al vizio di motivazione e lamenta la mancata pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. Di contro la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, fonda la responsabilità penale sull'esito della perquisizione domiciliare che aveva portato al rinvenimento della sostanza stupefacente e del materiale utilizzato per il confezionamento della stessa. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9