Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being too generic and requesting an impermissible factual re-evaluation. The appellant merely disagreed with the appellate court's discretionary decision on provisional damages and the assessment of liability without raising specific legal defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and limited to legal defects; generic complaints regarding factual assessments or discretionary decisions on provisional damages are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHI RICCARDO nato a FAENZA il 11/08/1943 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato da Laghi Riccardo è inammissibile per genericità e in quanto articolato in fatto richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. Il motivo sulla eccessiva provvisionale non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).
Era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601). Per completezza, si deve rilevare che con il ricorso in cassazione non si prospettano vizi di legittimità limitandosi il ricorrente a non condividere la decisione sulla provvisionale in favore della parte civile, della sentenza di primo grado (testualmente: "La difesa, ulteriormente, esplicita il disaccordo anche con quanto irrogato dalla Corte felsinea come quantum della provvisionale") Comunque, per la provvisionale non è possibile il ricorso in cassazione («Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata» Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015 - dep. 06/05/2015, D.
G., Rv. 26348601; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud., dep. 05/11/2019, Rv. 277773).
2. Sulla responsabilità la decisione risulta adeguatamente motivata (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) con valutazione delle prove, ritenendo attendibile il racconto di Federica Ciani che ha visto l'imputato colpire il cane, subendo anche un turbamento certificato dal medico. Del resto, le certificazioni delle lesioni risultano compatibili con il racconto della ragazza. La Corte di appello valuta anche le dichiarazioni di Cerri Elvira con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
3. Il motivo sul 131 bis cod. pen. risulta generico e manifestamente infondato in quanto la Corte adeguatamente motiva rilevando le lesioni al cane (non minime) e il turbamento della ragazza Federica Ciani affezionata al cane, anche per le sue condizioni psichiche e fisiche.
4. Generico il motivo sul trattamento sanzionatorio in quanto la Corte di appello evidenzia l'applicazione della pena pecuniaria con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso su questi due ultimi punti è alquanto generico limitandosi a non condividere le scelte della Corte di appello, senza prospettare nel ricorso in cassazione vizi di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della