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Ordinanza — n. 46408/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding recidivism in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Etimi Ez Zohra inadmissible for genericity and failure to propose specific grounds regarding recidivism in the second instance. Although the first-instance court had found recidivism, the appellant only argued for the minor nature of the crime in the appeal, omitting any challenge to the recidivism finding. The court ruled that questions not properly raised before the appellate judge cannot be introduced in the Supreme Court, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 76 el d.P.R. 445 del 2000; Questions on recidivism omitted by the appellate court cannot be raised in the Supreme Court if not contested in the appeal, violating the principle of specificity of the appeal.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissibility genericity specificity of appeal second instance omission Supreme Court review motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Il ricorso presentato da Ftimi Ez Zohra è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla responsabilità per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 76 el d.P.R.
Art. 76 el d.P.R. 445 del 2000
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
Il ricorso presentato da Ftimi Ez Zohra è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla responsabilità per il reato di cui agli art. 110 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
In appello l'unico motivo proposto era relativo alla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese
(Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri
Era onere della ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETIMI EZ ZOHRA nato il 15/06/1965 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato da Ftimi Ez Zohra è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla responsabilità per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 76 el d.P.R. 445 del 2000 non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

In appello l'unico motivo proposto era relativo alla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). Era onere della ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis