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Ordinanza — n. 46407/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as unfounded due to generic arguments and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mircu Cosmin Dumitru inadmissible as manifestly unfounded. The appellant's sole ground regarding the seizure of a truck was deemed generic, merely reiterating the appeal without engaging with the lower court's detailed factual findings. The court upheld the original judgment's assessment that the vehicle was used for transporting waste near a fire site, necessitating the dismissal and awarding of fines.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, particularly when they merely repeat the appeal's arguments without addressing the substantive reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments seizure of property waste transport Cassazione ordinanza procedural dismissal confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRCU COSMIN DUMITRU nato il 25/10/1977 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Mircu Cosmin Dumitru (come integrato dalla memoria del 7/10/22) è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'unico motivo sulla confisca del furgone Ducato è estremamente generico, si limita a reiterare il motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. Invece, la sentenza adeguatamente motiva, con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, rilevando come il furgone con le sponde abbassate aveva nel cassone diversi rifiuti e a fianco vi era una carriola piena di rifiuti (simili a quelli nel cassone) per il trasporto; inoltre, tra la carriola e il luogo dei fuochi vi erano delle pedane per rendere agevole il percorso. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2