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Ordinanza — n. 46388/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to contest specific appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Guido Gualdi's appeal inadmissible for genericity and failure to properly contest the appellate court's reasoning. Gualdi argued that spontaneous declarations were unusable and sought generic mitigating circumstances, but the court found these grounds unsupported by specific facts or prior appeal arguments. Consequently, the appeal was rejected, and Gualdi was ordered to pay a fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 63 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and grounded in facts; generic arguments or failure to contest first-instance reasoning result in inadmissibility, leading to costs.

Parole chiave

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inadmissibility generic appeal spontaneous declarations mitigating circumstances procedural costs specificity requirement appellate review allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 63 cod. proc. pen.
Il ricorso presentato da Guido Gualdi è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni (violazione dell'art. 63 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 63 cod. proc. pen
Il ricorso presentato da Guido Gualdi è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni (violazione dell'art. 63 cod.
art. 64 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
(Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep.
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013
Era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep.
Sez. 2, Sentenza n. 22962 del 31/05/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALDI GUIDO nato a CARPI il 26/04/1945 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato da Guido Gualdi è inammissibile per genericità e in quanto il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni (violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.) non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

Era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601). Comunque, deve rilevarsi che nel rito abbreviato le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili: "Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse" (Sez. 2 - , Sentenza n. 22962 del 31/05/2022 Cc. (dep. 13/06/2022) Rv. 283409 - 01).

Il ricorrente, del resto, non contesta la spontaneità delle dichiarazioni.

2. Il motivo sulle circostanze attenuanti generiche risulta generico e manifestamente infondato. La Corte di appello adeguatamente motiva rilevando la gravità del fatto (in relazione all'importo in contestazione, elementi passivi fittizi per euro 260.000,00) e all'assenza di elementi positivi da valutare. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend