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Ordinanza — n. 46333/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis and specific legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to critically analyze the lower court's arguments and lacked precise legal reasoning. The appellant challenged a decision regarding criminal continuity, arguing that disparate crimes should be treated as a single scheme, but the court found the lower judge's distinction based on different execution modes and timing correct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a necessary critical analysis of the contested decision's arguments and fails to precisely state the legal grounds with appropriate references to the act's motivation.

Parole chiave

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criminal continuity inadmissible appeal critical analysis legal reasoning procedural costs Cassa delle ammende art. 616 c.p.p. obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTONE ALESSANDRO nato a ROMA il 09/10/1969 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver evidenziato la non sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha affermato che l'esigenza di reperire denaro non poteva considerarsi sufficiente al riconoscimento della richiesta, in quanto manifestazione di una scelta di vita fondata sul delitto.

Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che i reati, commessi a distanza di tempo tra loro, erano stati realizzati con modalità esecutive differenti: un tentativo di estorsione con l'utilizzo di un coltello, finalizzato a ottenere la consegna di euro 500.000,00 dalla persona offesa; diversi episodi estorsivi posti in essere nella qualità di titolare di un negozio di abbigliamento e amministratore di una società; sottrazione di alcuni beni pignorati, a lui affidati in custodia. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende